COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD BREMBILLESE Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 20.10.2013 tra ASD Brembillese / Bergamo Longuelo C.U. n. 25 del CRL datato 24.10.2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società ASD BREMBILLESE Camp. 1° Categoria Gir. D
Gara del 20.10.2013 tra ASD Brembillese / Bergamo Longuelo
C.U. n. 25 del CRL datato 24.10.2013.
La società ASD BREMBILLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per quattro gare a carico del calciatore PERSONENI Alex, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il PERSONENI si è piazzato davanti alla sua autovettura per qualche minuto impedendogli volontariamente di lasciare il centro sportivo, senza minacciarlo.
La gravità del comportamento giustifica una mitigazione della squalifica.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la sanzione della squalifica a carico del calciatore PERSONENI Alex a tre gare e dispone l’accredito della tassa se già versata.
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