COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società MUGGIO’ F.C.D. Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 20.10.2013 tra S.G. Crisostomo / Muggiò F.C.D. C.U. n. 25 del CRL datato 24.10.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società MUGGIO’ F.C.D. Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 20.10.2013 tra S.G. Crisostomo / Muggiò F.C.D. C.U. n. 25 del CRL datato 24.10.2013 La società MUGGIO’ F.C.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato il calciatore CAPPELLA Vincenzo sino al 18.9.2014 lamentando come il calciatore, pur avendo tenuto un comportamento offensivo e minaccioso, non avrebbe colpito con una testata l’arbitro. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : sentito l’arbitro a chiarimenti, lo stesso ha precisato di aver effettivamente ricevuto una leggera testata che, tuttavia, non ha arrecato danni fisici, procurandogli solo un lieve dolore - subito scomparso - che gli avrebbe permesso di terminare la gara senza problemi. Da una attenta valutazione di quanto accaduto, questa Commissione, pur considerando grave il comportamento posto in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro - che effettivamente è stato toccato sulla faccia - ritiene di dover valutare detto comportamento privo di violenza e pertanto la squalifica dovrà essere ridotta sino al 31.03.2014 Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore CAPPELLA Vincenzo sino al 31.03.14 e dispone l’accredito della relativa tassa.
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