COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MALTIGNANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROTELLA/MALTIGNANESE DEL 26.10.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 35 del 30.10.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. MALTIGNANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROTELLA/MALTIGNANESE DEL 26.10.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 35 del 30.10.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore RICCI Fausto, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per doppia ammonizione, al momento di abbandonare il terreno di gioco, si rendeva colpevole di comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.”
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Maltignanese chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Ricci Fausto responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
• considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Ricci: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) espressioni offensive rivolte all’arbitro;
• ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo;
• visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Cgs;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Maltignanese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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