COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEMILONE POLLENZA/HELVIA RECINA DEL 20.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 23.10.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEMILONE POLLENZA/HELVIA RECINA DEL 20.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 23.10.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. LEONANGELI Stefano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della reclamante, l’inibizione fino al 31 marzo 2014, per il comportamento dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montemilone Pollenza chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro, in un acceso confronto verbale, nel quale potrebbe esserci stato anche un contatto fisico, ma di lievissima entità e senza conseguenze, dovuto alla calca creatasi al rientro delle squadre negli spogliatoi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta al dirigente sanzionato, escludendone tuttavia ogni contenuto violento. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del dirigente Leonangeli, certamente volontaria, sia stata gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta; • ritenuto, infatti, che il contatto con l’arbitro è stato di lievissima entità e, come tale, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Montemilone Pollenza e, per l’effetto, riduce l’inibizione del dirigente LEONANGELI Stefano al 10 gennaio 2014. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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