COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. C.U. N. 36 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ROCCASICURA – CIVITANOVA DEL 27.10.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 Del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. C.U. N. 36 - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ROCCASICURA - CIVITANOVA DEL 27.10.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 8^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente non supporta il ricorso con valide argomentazioni, ma si limita a contestare quanto refertato, negando che i fatti si sono verificati e riconoscendo solo che al termine della gara il calciatore Santilli Stefano si è avvicinato all'auto della terna arbitrale per chiedere spiegazioni. Le risultanze del supplemento di referto, chiare e circostanziate nella loro gravità, non permettono a questa C.D. di poter ridurre la sanzione inflitta al calciatore dal G.S., come richiesto in ricorso, sanzione che, oltretutto, appare contenuta in considerazione del reiterato comportamento tenuto dal Santilli. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della società reclamante.
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