• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 14.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri ANTONIOLI Giuseppe e ROLFO
Mattia, all’epoca dei fatti rispettivamente presidente e direttore generale della società FCD
SUNO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt.
36 e 38 N.O.I.F., 35 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 LND
s.s. 12-13, nonché della società FCD SUNO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. FATTO E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 14.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri ANTONIOLI Giuseppe e ROLFO
Mattia, all’epoca dei fatti rispettivamente presidente e direttore generale della società FCD
SUNO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt.
36 e 38 N.O.I.F., 35 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 LND
s.s. 12-13, nonché della società FCD SUNO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 27.9.2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva i sigg.ri
ANTONIOLI Giuseppe e ROLFO Mattia, rispettivamente presidente e direttore sportivo della FCD
SUNO, avendo gli stessi impiegato quale preparatore atletico nella passata stagione sportiva il Sig.
Salsa Martino, tesserato quale allenatore per la società ASD BORGOMANERO; deferiva altresì la
FCD SUNO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio
presidente ed al proprio direttore sportivo.
All’udienza del 18.10.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco
Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, i sigg.ri Antonioli Giuseppe e Rolfo Mattia.
Informati gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23
CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), gli stessi richiedevano procedersi con il
giudizio. Il sig. Antonioli affermava di non essere stato al corrente del fatto che il sig. Salsa fosse tesserato per altra società e di avere ritenuto che il medesimo, alla pari di altri genitori, avesse prestato la sua attività a titolo di collaborazione volontaria; il sig. Rolfo riferiva che il sig. Salsa si era offerto di collaborare con la FCD SUNO data la sua esperienza nel settore ed aveva ricevuto in cambio la disponibilità del terreno di gioco per svolgere un paio di allenamenti dimostrativi, nonché l’esonero dal pagamento della retta del figlio a titolo di ringraziamento per l’attività prestata nell’interesse della società. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi tre al sig. Antonioli Giuseppe, dell’inibizione per mesi due al sig. Rolfo Mattia e dell’ammenda di € 600,00 per la società FCD SUNO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti, non in contestazione, che hanno dato origine al presente procedimento possono essere
sinteticamente così riassunti. Nel corso della stagione sportiva 2012-2013 il Settore Tecnico della FIGC denunciava il comportamento antiregolamentare del sig. Salsa Martino, il quale, regolarmente tesserato per la società Borgomanero, avrebbe svolto attività di preparatore atletico in favore delle squadre del settore giovanile della FCD SUNO. Nel corso dell’istruttoria svolta dai collaboratori della Procura Federale emergeva altresì che il sig. Rolfo avrebbe accordato al sig. Salsa una sorta di retribuzione, consistita nell’esenzione dal pagamento della retta annuale per il figlio Matteo e nella possibilità di usufruire dei campi sportivi per le lezioni dei corsi per allenatori CONI/FIGC, La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene acclarata la responsabilità per i fatti ascritti al sig. Antonioli Giuseppe in qualità di presidente della FCD SUNO, atteso che lo svolgimento da parte del sig. Salza dell’attività di preparatore atletico del settore giovanile in costanza di tesseramento con altra società ha trovato piena conferma, oltre che dalle dichiarazioni rese dallo stesso Salsa, anche dalle deposizioni rese da alcuni calciatori. Non v’è dubbio quindi che il sig. Antonioli abbia posto in essere una condotta contraria ai principi di correttezza e probità sportiva, i cui effetti si ripercuotono anche nei confronti della società dallo stesso rappresentata a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascrivibile al suo presidente. Per quanto attiene invece alla posizione del sig. Rolfo Mattia, codesta Commissione disciplinare non ritiene che l’esito dell’istruttoria giustifichi la contestazione formulata nei confronti del medesimo la conseguente richiesta di applicazione della sanzione. a un lato, infatti, il sig. Rolfo non è stato sentito nel corso delle indagini e tale circostanza ha impedito i necessari approfondimenti, dall’altro lato non pare che l’aver consentito al sig. Salza di utilizzare i campi sportivi per un paio di attività dimostrative e di averlo esonerato dal pagamento della retta annuale dovuta per l’attività di calciatore del settore giovanile svolta dal figlio possa configurare una sorta di retribuzione meritevole di essere sanzionata. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - commina al sig. Giuseppe ANTONIOLI, presidente della FCD SUNO, la sanzione dell’inibizione per mesi tre. - commina alla FDC SUNO la sanzione dell’ammenda di € 300,00. - proscioglie il sig. Mattia ROLFO dagli addebiti ascritti per non avere commesso il fatto.
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Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri ANTONIOLI Giuseppe e ROLFO
Mattia, all’epoca dei fatti rispettivamente presidente e direttore generale della società FCD
SUNO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt.
36 e 38 N.O.I.F., 35 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 LND
s.s. 12-13, nonché della società FCD SUNO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. FATTO E"