COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ASD SPORTING CAVALLERMAGGIORE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 16 del 17.10.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Sporting Cavallermaggiore – Savigliano disputata in data 11.10.2013, Campionato Allievi – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ASD SPORTING CAVALLERMAGGIORE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 16 del 17.10.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Sporting Cavallermaggiore - Savigliano disputata in data 11.10.2013, Campionato Allievi - Girone B Con ricorso inviato in data 24.10.2013, la Società ASD SPORTING CAVALLERMAGGIORE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore NGUIRANE Omar con la squalifica per otto gare per aver colpito con una manata il direttore di gara dopo verlo pesantemente insultato. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta la veridicità di uanto riportato nel referto arbitrale nella sola parte in cui si riferisce che il giocatore Nguirane avrebbe colpito il direttore di gara causandone la caduta. Così come ribadito dal dirigente della società ricorrente, sig. Scalmani Franco, dinanzi a questa Commissione in sede di audizione tenutasi all’udienza in data 08.11.2013. In tale occasione, la Società censurava il comportamento minaccioso del proprio tesserato verso il direttore di gara ma ribadiva come quest’ultimo sarebbe caduto a terra non in conseguenza di un contatto fisico con il calciatore bensì “in quanto indietreggiava perché intimorito”. La gravità del gesto andrebbe pertanto stemperata con conseguente riduzione della squalifica. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Il fatto è grave così come proporzionata ed adeguata alla complessiva condotta è la sanzione. Il referto di gara mette in luce come il calciatore Nguirane abbia pesantemente e reiteratamente insultato e minacciato il direttore di gara, per poi affrontarlo “faccia a faccia” e quindi colpirlo con una manata che determinava la perdita dell’equilibrio e la caduta a terra. Condotta che portava il direttore di gara a chiedere l’intervento dei Carabinieri. La società reclamante riconosce le intemperanze verbali del proprio tesserato. Ma ammette altresì che il direttore di gara sia caduto a terra a seguito della complessiva condotta del calciatore. Come argomentato in sede di audizione, difatti, il direttore di gara sarebbe caduto a terra in conseguenza del fare intimidatorio del giocatore. In particolare, avrebbe perso l’equilibrio nell’indietreggiare “perché intimorito” (come riferito dal dirigente Scalmani). E’ pertanto verosimile, se non assodato, che il calciatore Nguirane si trovasse “faccia a faccia” con il direttore di gara e che il complessivo atteggiamento abbia portato il medesimo ad indietreggiare per sottrarsi ad ulteriori conseguenze. La condotta del calciatore, evidentemente risoluta e determinata, portò ad una retromarcia del direttore di gara repentina e scoordinata al punto dal perdere l’equilibrio. In sintesi, il direttore di gara è caduto a terra a seguito di una condotta certamente verbale ma non solo. Il fatto che la caduta sia stata determinata dal fare intimidatorio e dal confronto “faccia a faccia”, piuttosto che da un contatto fisico (manata al volto), non assume alcuna rilevanza nell’ottica di valutare la sproporzione della sanzione comminata dal Giudice sportivo. Siamo infatti al cospetto di una condotta che, anche nella versione portata dalla Società, mantiene inalterati i caratteri dell’assoluta gravità. E ciò senza dimenticare che il referto arbitrale fa piena prova dei fatti riferiti, tra i quali si annovera anche il contatto fisico tra il calciatore ed il direttore di gara. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD SPORTING CAVALLERMAGGIORE, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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