COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 del 07.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 20/10/2013 ACIREALE CALCIO 1946 SRL – SPORT CLUB SIRACUS 0-1; Reclamo Acireale 1946)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 169 del 07.11.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 20/10/2013 ACIREALE CALCIO 1946 SRL - SPORT CLUB SIRACUS
0-1; Reclamo Acireale 1946)
Con reclamo ritualmente proposto la Società Acireale 1946
segnala la posizione irregolare del calciatore Peluso Sebastiano
(25/06/1995), schierato dalla Società S.C. Siracusa pur non avendo
ancora scontato la squalifica per una gara comminata in relazione
alla gara del Campionato Juniores 2012/2013, Città di Messina -
Palazzolo dell'11/04/2013, con il suddetto calciatore impiegato
dalla Società Palazzolo;
La reclamante, citando la pronuncia interpretativa della C.F. pubblicata
sul C.U. n. 12/CF 2003/04, sostiene che il Peluso, non ricorrendo
"il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare
attuali, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata
dalla società di attuale appartenenza del calciatore" e, nel seguito,
che "l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la
circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente
scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata
nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella
in cui la sanzione è stata comminata"; cita, infine, a sostegno della
propria tesi, la decisione della C.D.T. del C.R. Sicilia, pubblicata
sul C.U. n. 137 del 23/10/2012, in ordine alla gara Taormina - Due
Torri del 23/09/2012;
Con proprie controdeduzioni, la Società S.C. Siracusa chiede che il
ricorso della consorella venga dichiarato inammissibile "per mancanza
di sottoscrizione originale all'atto e comunque sottoscrizione
diversa rispetto a quella depositata presso gli uffici della Lega" o, in
subordine, venga rigettato sostenendo che il Peluso ha giocato in
posizione regolare potendo scontare la squalifica residua nella prima
gara del Campionato Juniores 2013/2014, squalifica peraltro già scontata in
occasione della gara Lib. Rari Nantes - S.C. Siracusa del 16/10/2013;
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla Società
Acireale 1946 è sottoscritto dal sig. De Rose Alessandro avente
pieno titolo in quanto Presidente della stessa;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti,
si osserva che il calciatore in questione, in atto tesserato per la
Società S.C. Siracusa, sorta dalla fusione tra le Società Palazzolo e
Xiridia 96 Floridia, risulta colpito da provvedimento disciplinare di
squalifica per una gara, in relazione alla gara delle fasi finali del
Campionato Regionale Juniores 2012/2013, Città di Messina -
Palazzolo dell'11/04/2013, provvedimento pubblicato sul C.U. n.
456 del 12/04/2013;
Nel caso in oggetto, il calciatore Peluso Sebastiano non avendo
cambiato Società, ed essendo rimasto nella posizione di calciatore
"in quota", doveva scontare la squalifica residua nell'omologo
Campionato Juniores; infatti, nel caso specifico il principio da
seguire è quello dell'omogeneità delle competizioni che tende
a far sì che le squalifiche vengano scontate in competizioni
tipologicamente corrispondenti a quelle in cui il tesserato ha
posto in essere il comportamento sanzionato; ne consegue che il
Peluso aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto la
residua squalifica andava scontata nell'omologo Campionato
Juniores della nuova stagione sportiva, così come avvenuto non
partecipando alla gara Lib. Rari Nantes - S.C. Siracusa del 16/10/2013, prima
giornata del Campionato Regionale Juniores 2013/2014; va ricordato, in
proposito, il parere della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del
12/01/2004 che, in merito alla richiesta di chiarimento per la posizione dei
calciatori Juniores, recita che "un calciatore al quale residuano al
termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica
inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse
partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una
gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra
in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella
per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di
tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di
gara disputata dalla Società di attuale appartenenza, fermo restando il
principio di separatezza tra gare di Campionato e gare di Coppa";
Circa quanto sostenuto dalla Società reclamante, diverso è il caso
della decisione della C.D.T. del C.R. Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 137
del 23/09/2012, in ordine alla gara Taormina - Due Torri del 23/09/2012,
che peraltro confermava la decisione assunta da questo Organo di
Giustizia, pubblicata sul C.U. n. 106 del 3/10/2012; tale caso,
infatti, faceva riferimento ad un calciatore che avrebbe potuto essere
impiegato nel Campionato Regionale Juniores solo ed esclusivamente
nella qualità di "fuori quota", quindi non in via ordinaria, non
avendo più l'età "di base" per parteciparvi;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Acireale 1946,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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