COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 20/A A.S.D. Finale (PA), avverso squalifica fino al 30/11/2013 allenatore Rizzo Cesare; inibizione dirigente Capuana Mauro Carmelo fino al 30/03/2014; inibizione dirigente Scolaro Domenico fino al 05/12/2013; squalifica per 4 gare calciatore Biundo Angelo; squalifica per tre gare calciatore Mastrandrea Domenico; ammenda di € 40,00. Gara 1^ categoria gir. C) A.S.D. Finale/A.S.D. Stefanese del 27/10/2013 – C.U. n° 160 del 31/10/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 20/A
A.S.D. Finale (PA), avverso squalifica fino al 30/11/2013 allenatore Rizzo Cesare; inibizione dirigente Capuana Mauro Carmelo fino al 30/03/2014; inibizione dirigente Scolaro Domenico fino al 05/12/2013; squalifica per 4 gare calciatore Biundo Angelo; squalifica per tre gare calciatore Mastrandrea Domenico; ammenda di € 40,00.
Gara 1^ categoria gir. C) A.S.D. Finale/A.S.D. Stefanese del 27/10/2013 - C.U. n° 160 del 31/10/2013.
La A.S.D. Finale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni indicate in epigrafe, chiedendo “di ridurre sensibilmente tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo”, apparendo le stesse “molto spropositate in relazione ai fatti realmente accaduti” e offrendo disponibilità ad una convocazione “di tutti i propri attori coinvolti nel procedimento in oggetto per ulteriormente chiarire i fatti accaduti”.
La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 45 n°3 lettera d) C.G.S., non è impugnabile la sanzione dell'ammenda di € 40,00, che pertanto resta confermata.
Rileva altresì che la richiesta di audizione, così come formulata, non è ammissibile in quanto resa in contrasto con il dettato di cui all'art. 48 n°3 C.G.S.
Esaminato il referto di gara che, ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto riferito dalla società appellante non trova in esso alcun riscontro.
Infatti, per quanto attiene alla posizione dell'allenatore sig. Cesare Rizzo, emerge che lo stesso è stato allontanato dall'arbitro dopo reiterati richiami e, posizionatosi all'esterno del terreno di gioco, contrariamente a quanto affermato dalla Società ha continuato a inveire e protestare, riaprendo ripetutamente il cancello di accesso al terreno di gioco per impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori e al contempo contestando ancora l'operato dell'arbitro.
Quanto alla posizione degli altri tesserati indicati in epigrafe va segnalato che la società appellante, ritenendo possa essersi trattato soltanto di “vibranti, ma rispettose proteste”, si è limitata a minimizzare i comportamenti assunti dagli stessi, ritenuti comuni a tutti i campi di calcio di qualsiasi categoria, senza tuttavia indicare alcuna specifica motivazione che possa indurre alla riduzione delle sanzioni.
Invero, dalla lettura del referto, si evince in modo inequivocabile che il sig. Mauro Carmelo Capuana ha ripetutamente assunto contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro che, a fine gara, tentava pure di colpire, scagliandosi poi contro la porta dello spogliatoio del predetto, proseguendo infine nel suo atteggiamento minaccioso.
Altrettanto inequivocabilmente si evincono i comportamenti tenuti dagli altri tesserati raggiunti da provvedimento disciplinare, che hanno assunto comportamenti minacciosi (nel caso del dirigente sig.Scolaro), irriguardosi, offensivi e minacciosi (nel caso del calciatore sig. Biundo) e irriguardosi e minacciosi (nel caso del calciatore sig. Mastrandrea).
Le sanzioni irrogate appaiono congrue e proporzionate ai fatti addebitati e non appaiono suscettibili di alcuna revisione.
Si rileva infine che la dichiarazione autografa resa dal presidente della A.S.D. Stefanese e allegata all'appello è inammissibile, in quanto il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli agli atti ufficiali di gara. Nondimeno appare opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare la veridicità o meno di quanto contenuto nella predetta dichiarazione e palesemente in contrasto con le risultanze ufficiali.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
Dispone trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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