COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 21/A U.S.D. Citta’ di Giuliana (PA) avverso ammenda di € 200,00 ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Francesco Venezia – Gara Campionato 1^ Cat. Girone B U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 – C.U. 160 del 31/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 21/A U.S.D. Citta' di Giuliana (PA) avverso ammenda di € 200,00 ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Francesco Venezia - Gara Campionato 1^ Cat. Girone B U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 - C.U. 160 del 31/10/2013. Con tempestivo reclamo del 05/11/2013 la Società U.S.D. Città di Giuliana, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, chiede la revoca delle sanzioni come sopra riportate in quanto nessun addebito può essere posto a carico della reclamante, anche in considerazione che nulla viene riferito dal direttore di gara nel suo referto circa comportamenti irriguardosi posti in essere dai propri dirigenti, mentre appare del tutto eccessiva la sanzione a carico del capitano . La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura di detto rapporto si evince, in maniera univoca e senza dubbio alcuno, che al 34' del 1° t. il sig. Francesco Venezia, capitano dell'U.S.D. Città di Giuliana, commetteva un grave fallo di gioco che, a termine di regolamento, si sarebbe dovuto sanzionare anche con l'espulsione del calciatore, provvedimento che l'arbitro non ha potuto adottare per l'atteggiamento assunto non solo dal Venezia ma anche da suoi compagni che lo circondavano completamente e lo minacciavano con toni molto aspri. In ragione di quanto sopra la squalifica a carico del sig. Francesco Venezia appare congrua in relazione a quanto posto in essere dallo stesso atteso che, nella sua determinazione, deve tenersi conto del fatto che a termine di regolamento le sanzioni disciplinari vanno aggravate se commesse dal capitano della squadra. Parimenti va rigettato il reclamo per quanto attiene la sanzione dell'ammenda in quanto la stessa appare congrua essendo stata irrogata ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alla responsabilità oggettiva della società in ordine ai comportamenti anti sportivi posti in essere dai propri tesserati e denunciati, anche se in maniera generica, dal direttore di gara nel suo referto. Infine rileva che la richiesta audizione così come formulata non è ammissibile, in quanto resa in contrasto con il dettato di cui all'art.48 n. 3 C.G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo Dispone conseguentemente addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata.
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