COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 113/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Catania Alessandro (Tesserato della A.S.D. Trinacria F.C.) A.S.D. Trinacria F.C.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 113/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Catania Alessandro (Tesserato della A.S.D. Trinacria F.C.) A.S.D. Trinacria F.C. La Procura Federale, con nota 1280 pf11-12/GS/reg del 22 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 3) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., a carico del tesserato; 4) della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dagli addebiti ascritti al predetto tesserato, a carico della Società. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 100,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato regionale allievi 2011/2012, svoltesi nel mese di ottobre 2011 e meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Aiello Salvatore, iscritto nei ruoli del settore tecnico (n° 43074), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali 2011- 2012. Il Sig. Alessandro Catania, nel sottoscrivere le distinte di gara in questione, s'è reso quindi responsabile di avere attestato la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento dell'allenatore indicato. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Alessandro Catania, tesserato della A.S.D. Trinacria F.C., la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it