COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 118/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. La Rosa Giorgio (tesserato A.I.A. – Sezione di Catania) Il Sig. La Rosa Giorgio, tesserato A.I.A. – Sezione di Catania, è stato deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota n.1479/515 pf 12/13 GT/dl del 04/10/2013, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 1° e 3°, lett. d) del regolamento A.I.A. e senza avere ottenuto dal Presidente della F.I.G.C. la relativa autorizzazione.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 118/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. La Rosa Giorgio (tesserato A.I.A. – Sezione di Catania) Il Sig. La Rosa Giorgio, tesserato A.I.A. – Sezione di Catania, è stato deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota n.1479/515 pf 12/13 GT/dl del 04/10/2013, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 1° e 3°, lett. d) del regolamento A.I.A. e senza avere ottenuto dal Presidente della F.I.G.C. la relativa autorizzazione. Quanto sopra per aver sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria in occasione dell’incontro, dallo stesso diretto, A.S.D. Sporting Eubea/Nuova Kamarinese dell’11.11.2012, 1^ Categoria, senza aver fatto richiesta preventiva al proprio Presidente e senza aver ottenuto dal Presidente della F.I.G.C. la relativa autorizzazione a procedere nei confronti di tesserati (clausola compromissoria). All’udienza dibattimentale è comparso il Sig.Giorgio La Rosa il quale ha chiesto il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo applicarsi la sanzione di mesi sei di sospensione. In via preliminare occorre premettere che l’art. 30 comma 4 dello Statuto Federale e l’art. 40 lett. d) regolamento A.I.A., secondo l’indirizzo costante di questa Commissione e della giurisprudenza sportiva (vedi da ultimo C.G.F. Sezione Unita del 13/09/2013 C.U. 41 C.G.F.), può essere applicato solo in presenza di denuncia/querela presentata, senza la preventiva autorizzazione, per fatti-reato procedibili a querela. Nella fattispecie de qua il Sig. La Rosa ha denunciato il danneggiamento della sua auto avvenuto in luogo pubblico e con minaccia da parte di tifosi e tesserati, per come è dato evincere dal supplemento di referto del 12.11.2012 e dalla querela presentata anch’essa in data 12.11.2012. Tale danneggiamento era stato causato prima all’interno della spiazzo adiacente il campo di gioco e veniva proseguito alla fine dell’incontro mentre il direttore di gara lasciava l’impianto sportivo. Ora, al di là della intervenuta remissione di querela, occorre osservare che il delitto di danneggiamento, nella fattispecie, non può che ritenersi aggravato dall’esposizione della pubblica fede ma soprattutto dalla violenza e minaccia. Così delineata la circostanza denunciata, il delitto, a mente dell’art. 635 comma 2° n. 1 e 3 c.p., è procedibile d’ufficio di talchè s’impone il proscioglimento del Sig. La Rosa Giorgio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone prosciogliersi il sig. Giorgio La Rosa con la conseguente archiviazione del procedimento. Dispone inoltre comunicarsi la decisione al C.R.A. per quanto di competenza.
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