COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 91/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Expert Rosolini C5 Sig. Salemi Roberto (Presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di C5 serie C2 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 91/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Expert Rosolini C5 Sig. Salemi Roberto (Presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di C5 serie C2 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 26/07/2013 prot. 11.144 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive non esimenti dagli addebiti contestati. In particolare si evidenzia che gli allegati certificati medici dei calciatori Spadola Riccardo (scad.18/09/2013), Aprile Amedeo (scad. 18/09/2013), Salemi Luca (scad.24/01/2013), si riferiscono: - I primi due alla s.s. 2012/2013; - Il terzo certifica che la visita medica di idoneità agonistica del calciatore “de quo” è stata effettuata con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva quindi per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: l’ammenda di € 240,00 alla società A.S.D. Expert Rosolini C5; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Salemi Roberto; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Attardo Orazio, Giuga Giovanni, Micieli Vincenzo, Aprile Amedeo, Salemi Luca, Spadola Riccardo, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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