COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 27/A Appello A.S.D. Citta’ Di Augusta (SR) avverso perdita gara 0-3 ed inibizione al dirigente sig. Cacciaguerra Carmelo fino 05/12/2013 – Gara Campionato 1^ Cat. Gir. “G” Città di Canicattini/Città di Augusta del 20/10/2013 – C.U. n. 169 pubblicato il 07/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 27/A Appello A.S.D. Citta’ Di Augusta (SR) avverso perdita gara 0-3 ed inibizione al dirigente sig. Cacciaguerra Carmelo fino 05/12/2013 – Gara Campionato 1^ Cat. Gir. “G” Città di Canicattini/Città di Augusta del 20/10/2013 – C.U. n. 169 pubblicato il 07/11/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Città di Augusta ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe. La Società in questione ritiene che la sanzione così come inflitta è illegittima atteso che la richiesta di tesseramento sarebbe stata spedita in data 18/10/2013 come risultante dalla ricevuta rilasciata dall’operatore postale privato “Iblea recapiti srl”. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva innanzi tutto che non risulta pertinente all’odierno procedimento l’esteso richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale e alle sentenze della suprema Corte di Cassazione che attengono alla notificazione nei procedimenti civili. Per ciò che attiene siffatta materia, e cioè il tesseramento dei calciatori, bisogna fare riferimento all’art.39 comma 3 N.O.I.F. il quale stabilisce che il tesseramento ha decorrenza dal deposito della richiesta o dalla data di spedizione del plico postale. Nel caso in esame, vista la documentazione in atti al Comitato e rilevata la discrasia esistente tra la ricevuta prodotta, che riporta la data del 18 ottobre 2013, e quella apposta sulla busta contenente il plico con la richiesta di tesseramento, anch’essa rilasciata dalla ditta “Iblea recapiti srl” e riportante la data del 22 ottobre 2013, deve considerarsi valida quella impressa sul plico contenente le richieste di tesseramento con la conseguenza che i predetti calciatori non potevano risultare tesserati per la reclamante alla data della gara in questione. Infine occorre rilevare che l’impugnazione dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Cacciaguerra Carmelo, è inammissibile ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lettera b) C.G.S. essendo la sanzione inferiore a mesi uno. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo relativo all’inibizione del dirigente accompagnatore sig. Cacciaguerra Carmelo. Rigetta per il resto il proposto reclamo e per l’effetto dispone incamerarsi la tassa di reclamo depositata nella misura di e 130,00.
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