COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°115/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Cefalù Calcio Sig. Cimino Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°115/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Cefalù Calcio Sig. Cimino Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 03/10/2013 prot. 11.363 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando regolari copie dei certificati medici attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti (documenti in atti). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Atletico Corleone, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Altamonte Giovanni, dei calciatori Battaglia Gabriele, Calabrese Filadelfio, Crisanti Giuseppe, Tarantino Giuseppe, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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