COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 28 Stagione Sportiva 2013 /2014Reclamo U.S.D. Lucignano Avverso Squalifica Marsupini Alessio Fino Al 2412014(C.U. N° 24 Del 24102013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
28 Stagione Sportiva 2013 /2014Reclamo U.S.D. Lucignano Avverso Squalifica Marsupini Alessio Fino Al 2412014(C.U. N° 24 Del 24102013)
Propone rituale reclamo la U.S.D. Lucignano avverso la decisione del G.S.T. Toscano a carico del calciatore Marsupini Alessio con la seguente motivazione: “ Urtava il D.G. con una leggera spallata facendolo indietreggiare di un metro. Di poi gli rivolgeva frase offensiva”.
La reclamante chiede una riduzione ritenendo eccessivo il provvedimento.
Non nega che il contatto vi sia stato, ma cerca di contestualizzare l’episodio nell’ambito di una partita particolarmente sentita dai calciatori, il contatto sarebbe dovuto alla concitazione del momento e per nulla volontario.
La società richiama altresì gli ottimi precedenti disciplinari del calciatore.
La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma il rapporto stesso, nonché la volontarietà del contatto da parte del Marsupini, avvalorato anche dalle parole proferite nel frangente in atteggiamento polemico per la decisione presa dall’arbitro.
Ogni altro rilievo effettuato dalla reclamante (il clima surriscaldato della partita, il nervosismo generale, i precedenti disciplinari del giocatore) non hanno rilievo alcuno, nemmeno come attenuante, anche la sanzione, non particolarmente elevata, in considerazione delle consuete squalifiche in caso di spinta al D.G., è stata soppesata dal primo giudice in modo esemplare, tenuto conto della mancanza di conseguenze per l’arbitro, ed è quindi esente da censure e in questa sede va totalmente confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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