COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECASTELLO VIBIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A CORVIA DI FOLIGNO IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • L’AMMENDA DI €. 300,00 ALLA SOCIETA’; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LEPRI ANDREA FINO AL 22/11/13; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ZUCCONI SIMONE PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECASTELLO VIBIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A CORVIA DI FOLIGNO IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • L’AMMENDA DI €. 300,00 ALLA SOCIETA’; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LEPRI ANDREA FINO AL 22/11/13; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ZUCCONI SIMONE PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S.D. Montecastello di Vibio, chiedendo la riduzione delle sanzioni. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo Boccali. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto con riferimento al comportamento del pubblico, dell’allenatore Lepri e del calciatore Zucconi. Le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti e come tali meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. • Respinge il reclamo. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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