COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CALZOLARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PISTRINO – CALZOLARO DISPUTATA A PISTRINO IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • L’AMMENDA DI €. 300,00 ALLA SOCIETA’; • LA SQUALIFICA AL FERRI FEDERICO PER CINQUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CALZOLARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PISTRINO - CALZOLARO DISPUTATA A PISTRINO IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA:
• L’AMMENDA DI €. 300,00 ALLA SOCIETA’;
• LA SQUALIFICA AL FERRI FEDERICO PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società SSD Calzolaro, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo
Boccali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
dagli atti in nostro possesso e dall’audizione delle parti si è potuto appurare quanto accaduto
durante la gara sia per quanto concerne il comportamento dei sostenitori della società Calzolaro,
nonché della condotta posta in essere dal calciatore Ferri Federico. In particolare il direttore di
gara ha confermato l’atteggiamento del pubblico del Calzolaro reo di aver apostrofato l’arbitro per
tutta la gara con le frasi riportate nel referto. In merito al calciatore Ferri lo stesso direttore di gara
ha precisato che l’atteggiamento non violento tenuto dall’atleta era presumibilmente finalizzato a
dissuaderlo dall’ammonizione.
Alla luce di quanto precede l’ammenda alla società merita integrale conferma, mentre appare
equo e commisurata ai fatti ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ferri a quattro
giornate effettive di gara.
P.Q.M.
• In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Ferri Federico a
quattro giornate di gara effettive. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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