LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele CHIARINI/A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele CHIARINI/A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929
Con reclamo datato 10.05.2013 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Chiarini Daniele chiedeva la condanna della S.S.D. Riccione 1929 al pagamento della somma di € 7.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. In data 21.06.2013 la Società controinteressata inviava le proprie controdeduzioni alla C.A.E., contestando la pretesa creditoria del calciatore, sulla base della presunta risoluzione del rapporto discendente dalla stipulazione dell'Accordo Economico, avvenuta per colpa del sig. Chiarini. Tale assunto veniva contestato dal calciatore attraverso la propria memoria di replica trasmessa in data 27.06.2013. La Commissione rileva come la S.S.D. Riccione 1929 non abbia contestato l’esistenza del proprio debito nei confronti del sig. Chiarini per l'intera somma oggetto dell'Accordo Economico pari a € 7.500,00. La stessa si e limitata ad eccepire genericamente la risoluzione del rapporto sportivo per non meglio precisate condotte che il calciatore avrebbe tenuto nello svolgimento della propria prestazione. Tale eccezione non risulta fornita di alcun sostegno probatorio; d'altro canto come detto la Società non contesta la circostanza che alcuna somma sia stata versata al calciatore.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Riccione Calcio 1929 S.S.D. H. a corrispondere al sig. Chiarini Daniele la somma di € 7.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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