LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11RICORSO DEL CALCIATORE Manuel /MARANI/S.SD.RICCIONECALCIO 1929
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11RICORSO DEL CALCIATORE Manuel /MARANI/S.SD.RICCIONECALCIO 1929
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2013 il sig.Manuel MARANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione
lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver
percepito rate per €.3.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.900,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la
Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Manuel MARANI della somma di €.3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,
subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:
cae@postaind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.