LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 36)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo LIGA/A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 21.11.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
36)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo LIGA/A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 12/09/2013 il sig. Vincenzo LIGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.A.C. PALAZZOLO ora A.S.P. SPORT CLUB SIRACUSA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma da Lui quantificata in €.4.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti ( entro 30 giorni dal
ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA al pagamento in favore del sig.Vincenzo LIGA della somma di €.4.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,
subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:
cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.