LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.60/DIV del 19.11.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ALBINOLEFFE – COMO
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.60/DIV del 19.11.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA ALBINOLEFFE - COMO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che durante il 1° tempo di gara nell’arco di circa tredici minuti sostenitori della società
Como, in campo avverso, valutabili in numero di circa cinquanta ( su un totale di circa
cento sostenitori presenti nella curva sud dello stadio) intonavano cori inneggianti alla
discriminazione territoriale verso la città di Bergamo;
- che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal
collaboratore della Procura Federale;
- che pertanto risulta accertata la responsabilità della società Como, con conseguente
applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della
sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Como la sanzione della chiusura del settore dello stadio
abitualmente occupato dalla tifoseria cosiddetta “ultras” per una gara effettiva;
- di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.