LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 19.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. REGGINA – soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 19.11.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara soc. REGGINA – soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax
pervenuto il 18 novembre 2013 alle ore 11.42) in merito al comportamento tenuto, al 34°
minuto del secondo tempo, dal calciatore Sinisa Andelkovic (soc. Palermo) in occasione del
tentativo di evitare la segnatura di una rete;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosa-nero, a
seguito di un tiro da fuori area respinto dal proprio portiere, si posizionava a pochi metri dalla
linea di porta, opponendosi così alla ribattuta di un calciatore amaranto inginocchiandosi ed
allargando il braccio sinistro che intercettava in tal modo la traiettoria del pallone.
L’Arbitro concedeva un calcio d’angolo in quanto “ ero impossibilitato, dalla mia prospettiva a
valutare se il pallone abbia impattato la mano ad altra parte del corpo”, come successivamente
precisato su richiesta di questo Ufficio (mail delle ore 15.01 del 18 novembre 2013).
E’ di tutta evidenza che il calciatore del Palermo ha deviato volontariamente il pallone con il
braccio sinistro evitando, in questo modo, la segnatura di una rete da parte della soc. Reggina,
venendo meno agli elementari principi di lealtà e probità sportiva.
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della proposta prova televisiva e la
sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. a).
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Sinisa
Andelkovic (soc. Palermo) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.