COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. REAL MONTALFANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S.: RIPETIZIONE DELLA GARA FRESA CALCIO / REAL MONTALFANO, DISPUTATA IL 6.10.13 PER IL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°16 DEL 10.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. REAL MONTALFANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S.: RIPETIZIONE DELLA GARA FRESA CALCIO / REAL MONTALFANO, DISPUTATA IL 6.10.13 PER IL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°16 DEL 10.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Real Montalfano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. sul presupposto che i fatti accaduti in campo e riferiti dal direttore di gara, seppure gravi, non avrebbero dovuto influire sulla ripresa della gara e, quindi, non comportare la sua sospensione come, invece, accaduto. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che la decisione di sospendere la gara è stata conseguenza del comportamento di tesserati della società Fresa Calcio, nonché di altra persona che l’arbitro ha indicato quale possibile custode del campo. La società Fresa non ha fatto pervenire deduzioni. Osserva la Commissione che, da una attenta lettura degli atti ufficiali e, segnatamente, del rapporto arbitrale, si evince che il direttore di gara ha proceduto correttamente alla sospensione dell’incontro a seguito delle minacce e delle intimidazioni ricevute, da ricondurre al comportamento dei tesserati e dell’individuo indicato dall’arbitro quale custode del campo. Tale comportamento ha, di fatto, impedito la libera determinazione dello stesso direttore di gara in modo tale da non consentirgli di poter rientrare nello spogliatoio e di fare intervenire la Forza Pubblica, visto che uno dei tesserati del Fresa Calcio aveva rifiutato di adoperarsi per richiedere tale intervento. In una situazione del genere, quindi, non sarebbe stato possibile disporre la ripresa del gioco per la disputa del secondo tempo, tenuto conto che il direttore di gara vedeva irrimediabilmente compromesso il proprio equilibrio psicologico. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere l’appello e, per l’effetto, di comminare alla società Fresa Calcio la perdita della gara con il seguente punteggio: Fresa Calcio – Real Montalfano 0 – 3, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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