COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. CASALANGUIDA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TUMINI STEFANO FINO AL 31/1/2014, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. CASALANGUIDA / INCORONATA CALCIO VASTO, DISPUTATA IL 27.10.13, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°21 del 31.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. CASALANGUIDA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TUMINI STEFANO FINO AL 31/1/2014, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. CASALANGUIDA / INCORONATA CALCIO VASTO, DISPUTATA IL 27.10.13, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°21 del 31.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Casalanguida ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. in quanto il proprio tesserato, dopo avere protestato platealmente contro l’arbitro, raccoglieva un pugno di sabbia da terra e lo scaraventava con violenza sul viso del direttore di gara, provocandogli bruciore agli occhi. Ha dedotto l’appellante che l’atto compiuto dal Tumini deve essere qualificato come un gesto di stizza a seguito di una decisione non condivisa e non un vero e proprio atto di violenza, posto che la sabbia era stata indirizzata in aria e non in direzione del direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in quanto la sanzione adottata è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accaduti così come descritti dall’arbitro, frutto di sicura intenzionalità, mentre quanto dedotto dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it