COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. TUSI EMANUELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO OSSERVATO UN COMPORTAMENTO SUGGESTIVO DI NATURA INTIMIDATORIA NEI CONFRONTI DI UN GIOVANISSIMO DIRETTORE DI GARA CHE, POSTO IN UNO STATO DI SOGGEZIONE, OMETTEVA DI RIPORTARE FEDELMENTE NEL RAPPORTO DI GARA FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE LA GARA E NELL’INTERVALLO DELLA STESSA; – DEL SIG. SANTUCCI ANDREA, CALCIATORE – CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 73, COMMI 3 E 4, N.O.I.F., AVENDO OSSERVATO UN COMPORTAMENTO SUGGESTIVO DI NATURA INTIMIDATORIA NEI CONFRONTI DI UN GIOVANISSIMO DIRETTORE DI GARA CHE, POSTO IN UNO STATO DI SOGGEZIONE, OMETTEVA DI RIPORTARE FEDELMENTE NEL RAPPORTO DI GARA FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE LA GARA E NELL’INTERVALLO DELLA STESSA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI E, SEGNATAMENTE, AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. TUSI EMANUELE, AL CALCIATORE – CAPITANO SIG. SANTUCCI ANDREA; – DEL SIG. CARLUCCIO FERDINANDO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DELL’AQUILA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1 E 3, LETTERE F) E G), DEL REGOLAMENTO A.I.A., AVENDO OMESSO DI SEGNALARE NEL RAPPORTO DI GARA L’AVVENUTA ESPULSIONE DEL CALCIATORE SANTUCCI ANDREA, CAPITANO DEL S. GIOVANNI PELINO, LE REITERATE PROTESTE DEL SUDDETTO CALCIATORE E DEL DIRIGENTE TUSI EMANUELE, PROTRATTESI NEL CORSO DELL’INTERVALLO DALL’USCITA DEL TERRENO DI GIOCO SINO ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO, NONCHÉ LA PRESENZA NELLO SPOGLIATOIO DEL PROPRIO GENITORE, INTERVENUTO ALL’INTERNO DEL LOCALE PER SINCERARSI DELL’INCOLUMITÀ DEL FIGLIO.
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