COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.11 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.47 del 24.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Paolana – Roccella del 29.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore De Cicco Domenico).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.11 della Società U.S.D. PAOLANA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.47 del 24.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Paolana – Roccella del 29.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore De Cicco Domenico).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe la posizione del calciatore De Cicco Domenico nella stessa irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflittegli nella precedente stagione nel campionato Juniores.
La reclamante si duole argomentando come la squalifica dal De Cicco poteva e quindi doveva essere scontata nel Campionato Juniores in quanto calciatore ancora “in quota” per quel Campionato anche nella stagione 2013 -2014 a cui la Paolana è regolarmente iscritta.
Ritiene questa Commissione che le argomentazioni della reclamante non attengano al caso di specie.
Difatti l’art. 22, comma 6, C.G.S. in relazione al caso di cui occupa non lascia alcun margine interpretativo ma si presta a lettura univoca e certa.
Per come già correttamente riportato in motivazione dal Giudice di Primo Grado, le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società (elemento presente nel caso di specie, essendo passato il De Cicco dalla Nuova Cosenza alla Paolana), la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società.
La presenza in campo del De Cicco, in quanto irregolare, ha quindi alterato il risultato della gara in epigrafe.
Il reclamo è, pertanto, da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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