COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.12 della Società POL.D.OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 7.11.2013 (ammenda € 500,00, squalifica del calciatore CUCUNATO Francesco per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.12 della Società POL.D.OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 7.11.2013 (ammenda € 500,00, squalifica del calciatore CUCUNATO Francesco per SEI gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni irrogate in primo grado: - sei giornate di squalifica al calciatore Cucunato Francesco; - ammenda di 500,00 euro alla società; le sanzioni conseguono agli avvenimenti avvenuti a fine gara allorquando circa nove tesserati dell’Acri accerchiavano l’arbitro tenendo un comportamento offensivo e minaccioso. Tra questi l’arbitro riconosceva il Cucunato Francesco che lo afferrava con forza dal braccio minacciandolo. inoltre sempre a fine gara sostenitori dell’Acri colpivano con vari sputi, attingendolo anche in viso, il Direttore di gara; la società sostiene che i fatti sono stati riportati in rapporto alterandone in maniera assolutamente spropositata la gravità tant’è che l’arbitro avrebbe dovuto giustificarsi alla Forze dell’Ordine intervenute a seguito di una sua telefonata in cui si dichiarava in pericolo. I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono però essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera circostanziata e scevra da contraddizioni; tale dunque da non ingenerare alcun dubbio sul loro verificarsi e sulla reale valenza offensiva. La sanzione inflitta al calciatore Cucunato Francesco appare assolutamente congrua rispetto alla gravità degli stessi, può rimodularsi al contrario l’ammenda comminata alla società riducendola a 300,00. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduca l’ammenda inflitta alla società Olympic Acri ad € 300,00 (trecento/00); rigetta nel resto dispone accreditarsi la tassa reclamo
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