COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.13 del Sig. PARROTTINO Giancarlo (tesserato della A.S.D. Taverna) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.56 del 7.11.2013 (inibizione fino al 16 MARZO 2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.13 del Sig. PARROTTINO Giancarlo (tesserato della A.S.D. Taverna)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.56 del 7.11.2013 (inibizione fino al 16 MARZO 2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
RILEVA
Il reclamante impugna l’inibizione irrogatagli in primo grado per aver chiesto all’arbitro di modificare il rapporto di gara modificando l’annotazione di una ammonizione in modo da attribuirla a calciatore diverso rispetto a quello cui l’aveva comminata.
In via preliminare - istruttoria il reclamante chiede il rinvio della seduta argomentando di non aver ricevuto la relazione richiesta ai Carabinieri di Torre Melissa presenti al momento dell’accadimento dei fatti contestati.
La richiesta non può trovare accoglimento.
Il Parrottino minacciava l’arbitro imponendogli di procedere alla correzione in sua presenza in modo da poterne prendere atto.
Le argomentazioni difensive presenti in ricorso appaiono assolutamente infondate in quanto volte a dimostrare che il dirigente ha solo chiesto la correzione materiale della trascrizione dell’ammonizione, errata in quanto attribuita a calciatore differente ma omonimo a quello che l’aveva subita.
Al contrario i fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata.
Detti avvenimenti testimoniano inoltre di un atteggiamento particolarmente biasimevole da parte del Parrottino volto a coartare la volontà del Direttore di gara, comportamento che legittima la conferma della sanzione irrogata in primo grado.
P.Q.M.
-rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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