COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 118 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LAZZARO LUCE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. GLADIATOR 1924): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 5, COMMI 1, 4 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. GLADIATOR 1924 (ORA S. FELICE GLADIATOR 1912): ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 118 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LAZZARO LUCE (ALL’EPOCA DEI
FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. GLADIATOR 1924): ART. 1, COMMA 1, ED
ART. 5, COMMI 1, 4 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ
A.S.D. F.C. GLADIATOR 1924 (ORA S. FELICE GLADIATOR 1912): ART. 4, COMMA 2, DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
LaC.D.T., visto il suo atto di contestazione del 27 maggio 2013, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 30 ottobre 2012,
protocollo 2502/131, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in
essa indicate; tanto premesso, in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 10 giugno 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13.06.2013, con la quale, preso atto della richiesta di rinvio della data di udienza, avanzata dall’assistente legale dei deferiti, era stato disposto il differimento della decisione alla riunione del 17.06.2013. Alla successiva riunione, per l’appunto del 17 giugno 2013, sono risultati presenti sia la Procura Federale, in persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, sia i deferiti, rappresentati con delega, in atti depositata dall’assistente legale. Il rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa alle seguenti, acclarate circostanze: quanto al sig. Lazzaro Luce, per aver rilasciato, a mezzo organi di stampa, in data 3.07.2012, dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo insieme e degli Organi della Giustizia sportiva; quanto alla società F.C. Gladiator 1924 (ora San Felice Gladiator), la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità oggettiva, in relazione all’addebito contestato al sig. Lazzaro Luce, suo tesserato all’epoca. L’assistente legale si è riportato alle memorie difensive. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Lazzaro Luce, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società F.C. Gladiator 1924 (ora San Felice Gladiator), l’ammenda di euro 1.200.00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato, come specificato dal rappresentante della Procura Federale. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. osserva: letti gli atti del procedimento, deve premettersi che il presidente della società F.C. Gladiator 1924 (ora San Felice Gladiator) aveva rilasciato le già cennate dichiarazioni a mezzo stampa; che, a seguito di tali dichiarazioni, la Procura Federale deferiva a questa Commissione il sig. Lazzaro Luce, all’epoca della vicenda in esame presidente dell’A.S.D. F.C. Gladiator 1924, nonché la società stessa, per responsabilità oggettiva; che in sede di udienza l’assistente legale dei deferiti, ha esibito richiesta di smentita sottoscritta dallo stesso presidente sig. Luce Lazzaro, inviata a mezzo fax in data 6.07.2012, al quotidiano “Corriere del Pallone”, nonché lettera del direttore del giornale, datata 10.07.2012, con la quale si prende atto della richiesta di smentita inviata e lo stesso direttore riconosce che si sono potute verificare interpretazioni sbagliate da parte del giornalista sulle dichiarazioni del presidente, sig. Lazzaro Luce; che il sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, nella citata udienza ha contestato che la documentazione prodotta risulti tardiva. Tanto premesso, questa Commissione non può condividere integralmente le richieste della Procura Federale, avanzate per il tramite del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, in quanto sia il presidente, sig. Lazzaro Luce, sia la società non erano, precedentemente alla data della riunione, nelle condizioni di esibire la documentazione prodotta, anche perché non erano stati sentiti dalla Procura Federale, che aveva svolto i propri accertamenti esclusivamente sulla base documentale. La C.D.T., tuttavia, pur prendendo atto dell’apprezzato atto di smentita e di resipiscenza del sig. Lazzaro Luce, rileva che la documentazione esibita non può essere giudicata idonea ad esimere in toto il presidente e la società dalle responsabilità ascritte, in quanto le dichiarazioni lesive erano state pubblicate a mezzo stampa. Sul piano del diritto sostanziale, la documentazione presentata in giudizio può essere presa in considerazione, ad avviso di questo Collegio, come significativa circostanza attenuante, in ragione delle scuse apertamente dichiarate e per aver il presidente della società sottolineato, in modo chiaro, di essere stato equivocato. Questa Commissione, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame ed alla depositata documentazione, ha deliberato le sanzioni come di seguito indicate, anche in conformità, doverosamente proporzionale, a quanto disposto in occasione di deferimenti per motivi analoghi: a carico del sig. Lazzaro Luce, nella sua qualità di presidente della più volte nominata società, nonché a carico della società San Felice Gladiator 1912 (già F.C. Gladiator 1924), l’ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Lazzaro Luce, nonché a carico della società San Felice Gladiator 1912 (già F.C. Gladiator 1924),l'ammonizione con diffida.
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