COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO I ATLETICO VESUVIO DEL 13.10.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO I ATLETICO VESUVIO DEL 13.10.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i due distinti reclami, preliminarmente rileva che essi sono stati proposti avverso le seguenti sanzioni, inflitte dal Giudice di prime cure: squalifica per otto giornate di gara al calciatore, sig. Senese Giovanni; ammenda di euro 320,00 a carico della società. Tanto premesso, osserva che si appalesa l’inammissibilità degli atti d’impugnazione. Preliminarmente, il reclamo avverso la sanzione della squalifica del calciatore Senese è privo della sottoscrizione del legale rappresentante della società medesima e, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di sottoscrizione; i due reclami sono, inoltre, pervenuti a questo C.R. oltre il termine temporale prescritto, essendo stati spediti soltanto il 31.10.2013, ovvero ben oltre il termine dei sette giorni dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Gli stessi sono, pertanto, tardivi, dato che le decisioni impugnate sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 31 del 17.10.2013. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibili i reclami proposti dalla società Juve Pro Poggiomarino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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