COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA REAL FORINO CALCIO I CERVINARA DEL 2.11.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA REAL FORINO CALCIO I CERVINARA DEL 2.11.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara, inflitta dal Giudice di prime cure al calciatore Portone Francesco, perché “colpiva con un calcio l’avversario; alla notifica dell’espulsione, ingiuriava e minacciava l’arbitro” (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 38 del 7.11.2013). La società reclamante ha dimostrato, con il proprio articolato e documentato ricorso, che la specifica motivazione, di cui al referto arbitrale, può essere ascritta al calciatore squalificato, Portone Francesco, in misura decisamente parziale e circoscritta, nel rispetto di uno dei principi fondamentali della giustizia sportiva, secondo il quale la sanzione deve essere commisurata in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cervinara, dispone ridursi a due giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore Portone Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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