COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo CAVOLA – IL CERVO DEL 13/11/2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013
Delibera del Giudice Sportivo
CAVOLA – IL CERVO DEL 13/11/2013
Il reclamo inviato a questo G.S. da parte della Soc. Polisportiva il Cervo non può essere preso in esame
perché non sono state rispettate le disposizioni inerente il Regolamento Coppa Emilia 1^ Categoria di cui alla
lett. D “Disciplina Sanzionatoria” C.U. nr. 6 del 07/08/2013 C.R.E.R, .
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo lo dichiara inammissibile addebitando la tassa reclamo alla Soc. Polisportiva il Cervo.
Risulta dal referto di gara, e dal relativo supplemento, che al 45° minuto del primo tempo l’arbitro ha sospeso
la gara perché, al 33^ del primo tempo dopo la notifica del provvedimento di espulsione a carico del calciatore
Cammarata Pablo della Soc. Pol. Il Cervo si avvicinava a circa 30 cm. dall’arbitro spingendolo violentemente
con le mani sul petto facendolo indietreggiare di circa mezzo metro senza tuttavia provocare la caduta per il
fattivo intervento di alcuni calciatori che riuscivano a sorreggere il direttore di gara. Di seguito il Cammarata
colpiva con un violento pugno la mano dx dell’arbitro facendo cadere il cartello provocandogli inoltre un forte
dolore sul dorso della mano. Il Cammarata continuava con atteggiamenti violenti tentando inoltre di aggredire
l’arbitro non riuscendovi nell’intento perché trattenuto dai compagni di squadra, profferendo inoltre gravi
minacce e insulti. L’arbitro accusava il colpo ma nell’immediatezza non sentiva il dolore in maniera esagerata
e riprendeva il gioco fino alla fine del primo tempo. Giunto negli spogliatoi il Direttore di Gara avvertiva un
aggravarsi del dolore alla mano dx facendo fatica ad aprire e chiudere bene le dita con disinvoltura. La
situazione all’esterno dello spogliatoio era abbastanza pesante, l’arbitro sentendosi profondamente turbato
dall’episodio oltre che anche psicologicamente e non consentendogli di dirigere la gara stessa in piena
indipendenza convocava i due capitani ai quali riferiva la volontà di sospendere la gara. Espletate le procedure
di fine gara, il Direttore di gara assistito dai Dirigenti della Soc. ospitante veniva accompagnato presso la
propria autovettura. L’arbitro prima di fare rientro nella propria residenza si recava all’Ospedale di Bazzano
prov. (BO) e si sottoponeva ad una visita con la quale i sanitari, gli diagnosticavano quanto risulta allegato al
referto di gara.
Osserva questo G.S. :
la vicenda presenta caratteristiche di particolare gravità sotto diversi profili che incidono severamente sul
grado di responsabilità la Società Pol. Il Cervo. L’episodio più grave è costituito dal comportamento
antisportivo tenuto dal tesserato della Soc. ospitata che spingeva violentemente al petto l’arbitro e
successivamente lo colpiva con un forte pugno alla mano dx provocandogli un forte dolore tanto da cagionare
i movimenti della mano stessa.
P.T.M.
Delibera, per tutti i fatti sopra descritti e valutati:
di infliggere alla Soc Pol. Il Cervo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio;
U.S. CAVOLA – POL. IL CERVO 3 – 0
Di squalificare fino al 13/11/2018 il calciatore Cammarata Pablo della Soc. Pol. Il Cervo per i fatti sopra
descritti.