COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 22.11.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.R.D. LIBERO ATLETICO RIZZI, in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara MAJANESE – LIBERO ATLETICO RIZZI (Campionato Juniores provinciale di Udine, gir. B) disputata il 05.10.2013, della perdita della gara per 0-3 a favore della società ASD MAJANESE, della ammenda di euro 100,00 a carico della ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI, e della inibizione, sino al 20/11/2013, a carico del sig. Enrico MATTALONI, accompagnatore ufficiale (in C.U. n° 18 del 23.10.2013 della Delegazione di Udine).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 22.11.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.R.D. LIBERO ATLETICO RIZZI, in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara MAJANESE – LIBERO ATLETICO RIZZI (Campionato Juniores provinciale di Udine, gir. B) disputata il 05.10.2013, della perdita della gara per 0-3 a favore della società ASD MAJANESE, della ammenda di euro 100,00 a carico della ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI, e della inibizione, sino al 20/11/2013, a carico del sig. Enrico MATTALONI, accompagnatore ufficiale (in C.U. n° 18 del 23.10.2013 della Delegazione di Udine). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 18 dd 23.10.2013 il G.S.T. della Delegazione di Udine infliggeva – in relazione alla gara MAJANESE – LIBERO ATLETICO RIZZI, disputata in data 05.10.2013 – la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 a favore della ASD MAJANESE, l’ammenda di euro 100,00 a carico della ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI e la inibizione, sino al 20.11.2013, a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI sig. Enrico MATTALONI, per violazione dell’art. 74 NOIF, avendo "accertato d’ufficio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 del C.G.S., sulla scorta dei dati riportati sulle liste di presentazione della gara, che la società ASD Libero Atletico Rizzi, nel corso della gara precisata in epigrafe, ha utilizzato n. 5 giocatori “fuori quota” in luogo del numero 4 previsti (vedi regolamento della delegazione provinciale di Udine pubblicato sul CU n. 1 del 10/7/2013) e più precisamente i giocatori contrassegnati dai numeri 2, 6 e 7, schierati in campo da inizio gara, e dai numeri 13 e 14, subentrati nel secondo tempo in sostituzione rispettivamente dei numeri 5 e 11”. Con tempestivo reclamo, la ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI chiedeva alla CDT di annullare le sanzioni comminate alla Società, previa audizione, evidenziando un possibile errore nella indicazione delle sostituzioni nel referto di gara da parte dell’arbitro, errore di cui la reclamante non si era avveduta immediatamente in quanto, al termine dell’incontro, l’arbitro aveva consegnato “un foglio di carta posticcio (dimensioni circa 10x15 cm) indicante solo il risultato”. Nel proporre reclamo, la ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI ometteva, però, di trasmettere all’altra parte (la ASD MAJANESE, che dalla decisione del GST aveva acquisito una posizione di vantaggio, avendo ottenuto la vittoria per 0-3 di una gara che sul campo si era invece conclusa con il risultato di 2-0 a favore del reclamante), ai sensi dell’art. 33, co. 5 C.G.S., copia dell’atto, in tal modo non consentendole alcuna deduzione avanti alla CDT. In data 14.11.2013 si svolgeva comunque l’audizione, alla quale prendeva parte il presidente della ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI, il quale insisteva nell’accoglimento del reclamo, ribadendo quanto già evidenziato, ed in particolare, che non sarebbe stata effettuata la sostituzione del n. 11 con il n. 14 (come invece erroneamente evidenziato in referto) e che l’arbitro, al termine della gara, aveva sottoposto alle Società solamente uno statino manoscritto, contenente solo il risultato finale e gli ammoniti, ma non le sostituzioni. Ciò premesso, la CDT non può che dichiarare l’inammissibilità del reclamo, nella parte relativa alla perdita della gara con il risultato di 0 – 3 per aver omesso la trasmissione del reclamo alla ASD MAJANESE quale soggetto indubbiamente interessato in quanto quel reclamo potenzialmente avrebbe messo in discussione il risultato della gara e, quindi, avrebbe potuto alterare la classifica acquisita (anche) della stessa ASD MAJANESE. Trattandosi peraltro di reclamo contenente nella sostanza una pluralità di domande, quelle relative all’annullamento delle ulteriori sanzioni comminate dal GST (e rispetto alle quali non si configurano posizioni di controinteresse) possono invece essere esaminate nel merito. Posto allora che, alla luce di quanto successivamente chiarito con apprezzabile onestà intellettuale da parte dell’arbitro in apposito supplemento di rapporto, cui l’art. 35 co. 1.1. C.G.S. assegna valore di piena prova al pari del referto originario, di cui costituisce integrazione esplicativa, le doglianze sono fondate (essendosi infatti verificato un errore in referto nella indicazione delle sostituzioni tra quelle attribuite all’una e all’altra squadra), va annullata la sanzione della applicazione della ammenda di euro 100,00 e della inibizione, disposta a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI sig. Enrico MATTALONI. Al riguardo, peraltro, non si può che incidentalmente evidenziare come l’errore avrebbe potuto benissimo essere evitato se solo la reclamante avesse preteso, nel suo interesse ed in ogni caso come era suo diritto (si veda al riguardo un precedente specifico di questa CDT, in CU n. 13 del 19.08.2013), il rilascio di un rapportino di fine gara completo ed esaustivo, contenente la indicazione di tutte le sostituzioni effettuate. Dal parziale accoglimento del reclamo discende, ai sensi dell’art. 33, co. 13 C.G.S., la restituzione della tassa versata al reclamante. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI, in relazione alla perdita della gara MAJANESE – LIBERO ATLETICO RIZZI con il risultato di 0 – 3, che pertanto resta confermato; - accoglie il reclamo nella parte relativa alla applicazione della ammenda di euro 100,00 e della inibizione disposta a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI sig. Enrico MATTALONI, che pertanto vengono revocate. - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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