COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 20.11.2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO MONTESPACCATO S.R.L. – RONCIGLIONE UNITED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 20.11.2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO MONTESPACCATO S.R.L. - RONCIGLIONE UNITED -sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 79 del 30/10/2013, - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società, Ronciglione Utd., a seguito di tempestivo preannuncio,con il quale chiede di annullare la gara in oggetto e conseguentemente ordinarne la ripetizione. La reclamante sostiene che l'arbitro non ammetteva a disputare la gara un loro calciatore - Cardenas Calvopina Janho - che ne aveva titolo, non ritenendo valida la tessera provvisoria del calciatore suddetto. Il reclamo è fondato. In effetti , da approfondite indagini esperite da questo Organo Giudicante, il calciatore CARDENAS CALVOPINA JANHO JOSE' (28.03.1995) risulta tesserato con la Soc. Ronciglione Utd. dal 27 Settembre 2013 con lo status di dilettante extracomunitario con la matricola 4.605.035 ed è, inoltre, presente nel tabulato calciatori dilettanti della suddetta Società. L'arbitro non riteneva valida la tessera provvisoria,munita di foto, che sostituisce provvisoriamente la tessera plastificata, rilasciata dal Comitato Regionale Lazio, scadente il 9/11/2013, che è un documento valido a tutti gli effetti per la identificazione dei calciatori. Quanto sopra premesso e considerando che la gara non ha avuto regolare svolgimento, avvalendosi del dispositivo di cui all'art.17 comma 4 del C.G.S., preso atto dei provvedimenti disciplinari pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. .79 del 30/10/2013 DECIDE - di accogliere il reclamo presentato dalla Soc. Ronciglione Utd., ordinando la ripetizione della gara in oggetto; - di comminare una ammenda di euro 150.00 alla Soc. Ronciglione Utd, perché propri sostenitori, per tutta la gara, rivolgevano espressioni offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale. Si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza.
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