COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96/LND del 21.11.2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO SAN LORENZO A.S.D. – PONZA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 96/LND del 21.11.2013
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
SAN LORENZO A.S.D. - PONZA
La Società PONZA facendo seguito al rituale preannuncio, ha proposto nei termini reclamo in merito alla
mancata disputa della gara a margine.
La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località di SANTI COSMA E
DAMIANO, sede dell'incontro, per mancato collegamento navi di linea PONZA-FORMIA.
A tale riguardo trasmette attestato rilasciato dall'ufficio territoriale marittimo di Ponza nella quale viene
evidenziato che il collegamento marittimo PONZA - FORMIA delle ore 8.00 non è stato effettuato per le
avverse condizioni marine.
Per tale motivo, la ricorrente chiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore e quindi il
recupero della gara oggetto del presente ricorso.
Questo Organo Giudicante, esaminata la probante documentazione rilasciata da Ente di riconosciuta
validità, e sulla quale non ha nulla da obiettare. Accertato quindi che possono essere prese in
considerazione le doglianze avanzate dalla Società PONZA.
Visto l'art. 55 comma 1 e 2 delle NOIF
SI DECIDE
a) di riconoscere il ricorso presentato dalla Società PONZA
b) di riconoscere quindi la sussistenza dell'istituto della causa di forza maggiore, ordinando il recupero della
gara di cui trattasi.
Si da mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza in ordine al recupero
della gara. La tassa reclamo non va addebitata