COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BORELLA SIMONE ARBITRO DELLA SEZIONE AIA DI ROMA II , PER VIOLAZIONE DELL’ART.1. COMMA 3 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AIA .
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BORELLA SIMONE
ARBITRO DELLA SEZIONE AIA DI ROMA II , PER VIOLAZIONE DELL’ART.1. COMMA 3 DEL
C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AIA .
A seguito di ricorso alla decisione del Giudice Sportivo di primo grado del Comitato Regionale
Lazio , al C.U. n.207 L.N.D. del 02.05.2013 sui fatti avvenuti nella gara di campionato di
2°categoria, del 28.04.2013, Futbol Montesacro – Marano Equo, la Commissione Disciplinare
Territoriale, decideva , al fine di fare piena luce su tali eventi , di convocare l’arbitro dell’incontro
Sig.Borella Simone per i necessari chiarimenti in merito.
Lo stesso direttore di gara, nonostante regolare notifica, non compariva alla seduta prefissata, del
15.05.2013 , ne’ a quella successiva del 21.05.2013, senza peraltro far pervenire alcuna
giustificazione. Pertanto questa Commissione , ravvisando delle violazioni disciplinari in capo
all’arbitro , per la mancata e doverosa presentazione innanzi allo stesso Organo di giustizia
sportiva , trasmetteva gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza .
L’Organo inquirente, procedeva, attraverso la Segreteria AIA , alla convocazione del direttore di
gara che non si presentava senza dare alcuna giustificazione, all’audizione del 19.06.2013, né a
quella de 10..07.2013, alla successiva del 08.07.2013 ed ultima del 16.07.2013.
La Procura, pertanto in base alle violazioni ascritte al deferito , meglio indicate in epigrafe, e
ritenuta, (secondo il riparto di giurisdizione statuito dall’art.3 comma 1 del regolamento ), che la
competenza a giudicare detta condotta sia degli Organi di giustizia sportiva , deferiva davanti a
questa Commissione l’arbitro Simone Borella .
All’udienza del 17.10.2013, indetta da questa Commissione Disciplinare Territoriale, con i
preavvisi di rito, come nei diritti della parte comparente, era presente per la Procura Federale ,
l’Avv. Giuseppe Patassini , mentre nessuno è comparso per il deferito.
Accertata la prova dell’avvenuta notifica , la Procura concludeva il suo intervento con
l’affermazione di responsabilità del Sig. Borella Simone , chiedendo per quest’ultimo mesi sei di
sospensione.
Questa Commissione , esaminata tutta la documentazione in suo possesso, reputa che la
sanzione avanzata dall’Organo inquirente nei confronti dell’ arbitro Borella sia congrua, tenuto
conto che lo stesso si è sottratto reiteratamente e ingiustificatamente a ben sei convocazioni, sia
da parte di questa Commissione Disciplinare che della Procura Federale.
Tutto ciò ritenuto;
DELIBERA
Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni a lui ascritte , infliggendo all’arbitro Simone
Borella, sei mesi di sospensione.
La sanzione decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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