COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORIALE BASSIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CENSORIO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 81 LND DEL 31.10.2013 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – AMATORIALE BASSIANO del 27.10.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORIALE BASSIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CENSORIO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 81 LND DEL 31.10.2013 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – AMATORIALE BASSIANO del 27.10.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società in titolo chiede una rivisitazione della squalifica per 3 gare, inflitte al proprio calciatore CENSORIO ANTONIO, sostenendo che il fatto accaduto si è verificato per un eccessivo agonismo sportivo e non di gioco violento, tanto che il CENSORIO , una volta fischiato il fallo dall’arbitro, ha aiutato l’avversario ad alzarsi. Dall’esame degli atti ufficiali, in cui viene evidenziato dall’arbitro che il CENSORIO colpiva con una manata alla schiena l’avversario facendolo cadere in terra, si può ritenere che il comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore di cui sopra, non è da ricondursi ad un atto di violenza, tanto che non provocava alcun danno fisico all’avversario, ma semplicemente ad un eccesso di agonismo sportivo, così come evidenziato dalla reclamante stessa. Ciò detto, questa Commissione è dell’avviso che la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Tutto ciò premesso, DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CENSORIO ANTONIO da 3 a 2 gare, così come anticipato sul C.U. n. 89 dell’8.11.2013. La tassa reclamo va restituita.
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