COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DI PUCCHIO ENRICO (TESS. CITTA’ DI SORA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 12 DEL 31.10.2013 (Gara: CITTA’ DEI PAPI – CITTA’ DI SORA del 25.10.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE DI PUCCHIO ENRICO (TESS. CITTA’ DI SORA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 12 DEL 31.10.2013
(Gara: CITTA’ DEI PAPI – CITTA’ DI SORA del 25.10.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo con cui il calciatore DI PUCCHIO chiede l’annullamento e, in subordine, la
riduzione della squalifica per tre gare, assumendo di non aver leso minimamente l’onorabilità
dell’arbitro con offese o minacce;
letti gli atti ufficiali, dai quali emerge, di contro, che al termine della gara, il DI PUCCHIO ha rivolto
all’arbitro espressioni di larvata minaccia;
considerato che, per quanto sopra, la squalifica può essere ridotta, stante la mancanza di frasi
ingiuriose e di accesa minaccia, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DI PUCCHIO ENRICO da 3 a 2 gare,
così come anticipato sul C.U. n. 89 dell’8.11.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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