COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE MATTEO SABETTA (TESS. SANGIOVANNESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 12 DEL 31.10.2013 (Gara: ATL. MONTECIFALCO – SANGIOVANNESE del 26.10.2013 – Campionato Juniores Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE MATTEO SABETTA (TESS. SANGIOVANNESE) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 12
DEL 31.10.2013
(Gara: ATL. MONTECIFALCO - SANGIOVANNESE del 26.10.2013 – Campionato Juniores
Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il ricorrente ha escluso di aver rivolto espressioni offensive all’arbitro e di aver lanciato del terriccio
all’altezza dei suoi occhi; vero essendo al contrario che, mentre si trovava a terra per un fatto
subito da un avversario, egli aveva soltanto racconto e lanciato del terriccio verso terra, in segno di
rabbia.
Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto all’entità dei fatti.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, il
Direttore di gara ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento del calciatore
SABETTA MATTEO, il quale al 30mo del secondo tempo, nel protestare contro una sua decisione
tecnica, gli aveva rivolto dapprima alcune espressioni offensive e successivamente, trovandosi per
terra, gli aveva lanciato contro, con violenza, una manciata di terra, che lo aveva colpito al volto e
agli occhi, senza danni.
Ribadiva la gravità l’intollerabilità di tale comportamento ed in particolare la natura sprezzante e
pericolosa del gesto compiuto dal giocatore, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare
parzialmente la sanzione al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli
Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore SABETTA MATTEO al 31.10.2014,
così come anticipato sul C.U. n. 89 dell’8.11.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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