COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA T. S. TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 800 E DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE DE CAROLIS 30.6.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 85 DEL 6.11.2013 (Gara: ROCCASECCA T.S. TOMMASO – LUPA CASTELLI ROMANI del 3.11.2013 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA T. S. TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 800 E DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE DE CAROLIS 30.6.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 85 DEL 6.11.2013 (Gara: ROCCASECCA T.S. TOMMASO – LUPA CASTELLI ROMANI del 3.11.2013 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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