COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1° – Reclamo ASD Albenga 1928 avverso la squalifica del calciatore Andrea Minuto per quattro giornate. Gara Albenga – Loanesi del 9.11.2013 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n.26 del 14.11.2013 Delegazione Provinciale di Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 21/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 1° - Reclamo ASD Albenga 1928 avverso la squalifica del calciatore Andrea Minuto per quattro giornate. Gara Albenga - Loanesi del 9.11.2013 Campionato Juniores Provinciale.
C.U. n.26 del 14.11.2013 Delegazione Provinciale di Savona.
Con reclamo proposto a mezzo telefax in data 19 novembre 2013, l’ASD Albenga 1928 si é opposta alla squalifica per quattro giornate inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea Minuto.
Sostiene la reclamante che l’arbitro aveva erroneamente riconosciuto nel calciatore Andrea Minuto colui che gli rivolgeva, a fine gara, ripetute e gravi ingiurie mentre tale comportamento era stato posto in essere dal calciatore Josè Padolano del quale acclude dichiarazione confessoria in tal senso rilasciata. Chiede pertanto l’audizione in giudizio dei due calciatori e conclude con la richiesta della revoca del provvedimento inflitto al Minuto con conversione al calciatore Padolano della squalifica per una sola giornata.
La Commissione Disciplinare è costretta per l’ennesima volta a ricordare che il giudizio sportivo scaturisce, per tutto quanto accade sul terreno di gioco, solo ed esclusivamente da quanto si evince dal referto degli ufficiali di gara; tale documento,quando redatto in forma chiara e coerente come nel caso di specie, è assistito da privilegio assoluto e non può essere vinto e superato da dichiarazioni di parte che possono essere prese in considerazione da altri organi istituzionali all’uopo preposti ed ai quali va rivolta apposita istanza.
Ciò premesso, respinta la richiesta di audizione dei due calciatori perché non consentita dalle norme (i due non hanno titolo a rappresentare in giudizio la società), presa visione degli atti ufficiali, riconosciuta la gravità delle offese rivolte all’arbitro, rilevata comunque l’assenza, nell’occasione, di comportamento aggressivo da parte del calciatore Andrea Minuto, la squalifica può essere ridotta da quattro a tre giornate effettive di gara. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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