COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. LISCATE Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 27.10.2013 tra Pol. Argentia / Pol. Liscate C.U. n. 15 della delegazione di Milano datato 31.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. LISCATE Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 27.10.2013 tra Pol. Argentia / Pol. Liscate C.U. n. 15 della delegazione di Milano datato 31.10.2013. La società POL. LISCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica sino al 28.2.2014 a carico del calciatore INVERNIZZI Mattia, lamentando che il calciatore aveva solamente appoggiato le mani sul petto dell'arbitro senza spingerlo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore, INVERNIZZI Mattia, ha spinto l'arbitro volontariamente appoggiando entrambe le mani sul petto dello stesso e facendolo arretrare di circa un metro; nel contempo si è tolto la maglia prima di uscire in seguito alla immediata espulsione. Alla luce ciò, quanto dedotto dalla POL. LISCATE nel reclamo costituisce una mera allegazione di parte, priva di qualunque riscontro probatorio, essendo il rapporto di gara, come noto, fonte primaria e privilegiata di prova. La gravità del suddetto comportamento giustifica la squalifica comminata dal GS che anche in relazione alla sosta invernale merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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