COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Del 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/11/2013 ATLETIK MIGNANO – DONKEYS AGNONE
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 42
Del 21.11.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 17/11/2013 ATLETIK MIGNANO - DONKEYS AGNONE
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che il direttore di gara sospendeva
definitivamente la gara in epigrafe al 15’ del secondo tempo “poiché venivano a mancare le
condizioni necessarie a consentire il normale prosieguo” dell’incontro. Al 13’ del secondo tempo,
l’arbitro espelleva il calciatore n. 4 CORBO Fernando (Atletik Mignano) per somma di ammonizioni,
la prima per proteste e la seconda per fallo di gioco, a seguito del quale il CORBO iniziava a
sanguinare vistosamente dalla testa. A questo punto il calciatore n. 1 CORBO Roberto (Atletik
Mignano), lasciata la propria porta, si avvicinava al direttore di gara con aria minacciosa e gli
rivolgeva frasi offensive; a seguito di tale comportamento, l’arbitro lo espelleva. Quindi veniva
accerchiato dai calciatori locali tra i quali riconosceva D’AGOSTINO Daniele (n. 2), che lo afferrava
al braccio sinistro e lo strattonava, SIMONE Achille (n. 15 e capitano), che si poneva di fronte
all’arbitro e MIGNACCA Alessio (n. 21), il quale lo afferrava al braccio destro e lo strattonava.
L’arbitro esortava il capitano SIMONE a richiamare all’ordine i due compagni di squadra, ma questi
si rifiutava. A questo punto i calciatori in panchina della squadra locale entravano sul terreno di
gioco per protestare nei confronti dell’arbitro e della squadra avversaria, mentre il pubblico presente
(circa trenta persone) incitava con veemenza i propri calciatori contro l’arbitro ed i calciatori ospiti.
Visto il clima concitato venutosi a creare, l’arbitro evitava di notificare l’espulsione a carico dei
calciatori D’AGOSTINO, SIMONE e MIGNACCA e, ritenuto che la società di casa non avesse più il
numero minimo di calciatori regolamentare, comunicava ai presenti la sospensione definitiva della
gara. Rientrato negli spogliatoi, compilava il rapportino di fine gara; il dirigente della società Atletik
Mignano si rifiutava di sottoscriverlo perché, a suo dire, non era accaduto nulla che giustificasse la
decisione di sospendere la gara.
Osserva questo GST. L'operato dell'arbitro nelle circostanze narrate non appare pienamente
condivisibile, né tantomeno convince in maniera esauriente la motivazione a sostegno della
sospensione definitiva della gara. I fatti verificatisi sul terreno di gioco, così come riportati negli atti
ufficiali, infatti non sono mai stati pregiudizievoli per l’incolumità dell’arbitro, data anche la presenza
di due Carabinieri, né tantomeno avrebbero potuto impedire allo stesso di prendere le proprie
decisioni in piena indipendenza e serenità di giudizio. L’arbitro non doveva “ritenere” espulsi i tre
calciatori della società Atletik Mignano D’AGOSTINO, SIMONE e MIGNACCA, omettendo di darne
comunicazione ai dirigenti (come risulta dal rapportino di fine gara), ma avrebbe dovuto estrarre il
cartellino rosso per ciascuno dei tre calciatori e, solo allora, avrebbe dovuto sospendere
definitivamente la gara per la mancanza del numero minimo di calciatori della squadra locale. Come
da giurisprudenza CAF, infatti, il calciatore espulso dal campo è solo quello che viene effettivamente
allontanato dal terreno di gioco, con le tipiche forme del caso, e cioè cartellino rosso, annotazione
sul taccuino, allontanamento dal terreno di gioco, ripresa del gioco solo dopo l’allontanamento e
l’uscita dal recinto del campo di gara. Quindi, a giudizio di questo GST, la mancata osservanza di
quanto riportato fa sì che i tre calciatori in parola non possano essere considerati espulsi con la
conseguenza di inficiare totalmente la decisione dell’arbitro di sospendere la gara per mancanza del
numero minimo di calciatori. Tutto ciò premesso, questo GST ritiene che ricorrono gli estremi per
riconoscersi l’errore tecnico dell’arbitro in relazione alla sospensione definitiva dell’incontro, con la
conseguente ripetizione della gara medesima e per gli effetti
D E C I D E
1. di riconoscere l’errore tecnico dell’arbitro in relazione alla sospensione definitiva della gara in
epigrafe per le motivazioni esposte in premessa;
2. di ordinare la ripetizione della gara medesima;
3. di inibire il dirigente DI FRANCESCO Ivan (Atletik Mignano) fino al 28 novembre 2013;
4. di squalificare per una gara effettiva i calciatori CORBO Fernando (Atletik Mignano) e
CORBO Roberto (Atletik Mignano) – calciatori espulsi;
5. di squalificare per una gara effettiva i calciatori D’AGOSTINO Daniele (Atletik Mignano),
SIMONE Achille (Atletik Mignano) e MIGNACCA Alessio (Atletik Mignano) – calciatori non
espulsi.Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propria competenza.