COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/11/2013 PEDONA BORGO S.D. – BUSCA CALCIO 2001
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 9/11/2013 PEDONA BORGO S.D. - BUSCA CALCIO 2001
La società ASD BUSCA CALCIO 2001, con raccomandata spedita il 13/11/2013, ha inteso proporre
reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.
Diverse sono le doglianze della reclamante e precisamente :
a) la società PEDONA, dopo la consegna delle distinte e l'effettuazione dell'appello da parte
dell'arbitro, ha sostituito in nº3 GHIBAUDO ANDREA con il nº15 DUTTO FABIO che ha iniziato così
la gara indossando la maglia nº15, contravvenendo alla normativa prevista dall'art.72 comma 1
delle N.O.I.F..
b) in questo modo di fatto, asserisce la società BUSCA , la controparte ha effettuato una
sostituzione ed il calciatore, sostituito e quindi inibito(!!!), non avrebbe dovuto accedere alla
panchina come invece ha fatto.
c) durante il secondo tempo proprio il GHIBAUDO ANDREA nº3 partecipava alla gara subentrando
in campo in sostituzione di un proprio compagno, contravvenendo così a quanto stabilito dalle
regole di gioco che impediscono ad un calciatore già sostituito di prendere parte nuovamente alla
gara.
Per quanto sopra la reclamante chiede l'applicazione dell'art.17 comma 5 con la punizione sportiva
della perdita della gara a carico della società PEDONA.
Le doglianze della reclamante non hanno pregio alcuno e devono essere respinte in toto.
Il tutto nasce da una interpretazione errata delle regole di gioco.
Infatti quanto denunciato dalla reclamante non è una sostituzione bensì una semplice variazione
della distinta: il nº15 è diventato titolare iniziando così la gara e il nº3 è diventato riserva.
Il fatto è avvenuto prima di inizio partita, come la stessa società BUSCA sottolinea, e giova ricordare
che, finchè il calcio d'inizio non è stato regolarmente battuto, ogni squadra è libera di apportare
modifiche alla propria formazione, ovviamente informandone l'arbitro, senza che queste siano da
considerarsi sostituzioni.
L'informazione è regolarmente avvenuta come si evince dalla distinta giocatori nella quale è
evidenziato lo scambio dei ruoli tra i due giocatori.
Il giocatore nº3 GHIBAUDO ANDREA aveva quindi pieno titolo ad accedere alla panchina , essendo
diventato riserva, e a partecipare successivamente al gioco in sostituzione di un compagno.
La reclamante poi non ha assolutamente chiaro il concetto di "giocatore inibito", che ci pare
superfluo dilungarci in questa sede a darne una spiegazione.
In conclusione, riassumendo, qual’ è l'unica irregolarità, peraltro formale , commessa dalla società
PEDONA? L'aver iniziato la gara con la presenza di un giocatore indossante la maglia nº15.
Si tratta tuttavia di una infrazione ad un adempimento meramente formale che non influisce sulla
regolarità della gara e non comporta la punizione della perdita della stessa ma unicamente una
sanzione amministrativa a carico dell'inadempiente (art.17 comma 6 del C.G.S.).
Atteso quanto argomentato in premessa, SI DELIBERA
- di rigettare il reclamo presentato dalla società BUSCA dichiarandolo in toto privo di fondatezza.
- di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè:
PEDONA - BUSCA CALCIO 2001 2-1
- di comminare alla società PEDONA l'ammenda di euro 25,00 per la violazione dell'art.72 comma 1 delle N.O.I.F. in ordine alla numerazione delle maglie.
- di porre a carico della società BUSCA l'addebito della tassa reclamo non versata.
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº33 del 14/11/2013.