COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. F.C. CASALE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 14.11.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara F.C. CASALE – QUINCINETTO TAVAGNASCO disputata in data 10.11.2013, Campionato di Promozione Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. F.C. CASALE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 14.11.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara F.C. CASALE – QUINCINETTO TAVAGNASCO disputata in data 10.11.2013, Campionato di Promozione Girone B Con ricorso inviato in data 18.11.2013, la Società F.C. CASALE CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società medesima la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Detta gara è stata individuata in F.C. CASALE – RIVAROLESE 2009 da disputarsi il 24.11.2013. Con l’impugnazione si chiede infliggersi sanzione più lieve. La società ricorrente sostiene che l’episodio descritto dall’arbitro, concernente i ripetuti versi ed gravi insulti a sfondo razziale rivolti dal pubblico ad un giocatore avversario di colore, vada ridimensionato in quanto addebitabile ad una frangia ristrettissima della tifoseria più accesa, degli applausi rivolti all’avversario medesimo dalla maggioranza degli spettatori a fine gara e delle scuse presentate personalmente dalla dirigenza del Casale al malcapitato calciatore del QUINCINETTO TASVAGNASCO. In ogni caso il Giudice avrebbe immotivatamente applicato sanzione più grave di quella minima prevista dall’art. 11 comma 3 C.G.S., come recentemente riformato, per la prima realizzazione di comportamenti discriminatori. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire delle urla di scherno, dei versi scimmieschi e del gravissimo insulto razzista provenienti dal settore occupato dagli ultras della squadra di casa all’indirizzo del calciatore Guy Francois AKUKU, nonché dell’inerzia dei dirigenti del CASALE di fronte a tale incivile condotta dei propri tifosi. Nessun dubbio, quindi, che il comportamento tenuto da una parte del pubblico nel corso della gara in oggetto vada considerato come discriminatorio e vada sanzionato a norma dell’art. 11 comma 3 C.G.S. Trattandosi, tuttavia, di prima violazione ed essendo stati documentati sia gli applausi rivolti a fine gara al giocatore avversario dalla gran parte del pubblico che le scuse personali della dirigenza del 45 CASALE deve essere applicata la sanzione minima, che la norma sopra citata espressamente individua nella previsione di cui all’art. 18 lett. e) C.G.S.: “obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”. Ora, non potendo essere conosciuta ed analizzata in tempi rapidi la suddivisione e la denominazione dei vari settori dei singoli impianti sportivi, appare corretto e conforme al dettato normativo inibire l’accesso del pubblico ad una frazione dell’impianto sportivo. Alla luce dei fatti, pertanto, appare equo disporre la chiusura della metà degli spazi riservati al pubblico, includendo, ovviamente, nella zona inaccessibile quella normalmente riservata alla tifoseria organizzata della squadra di casa. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D F.C. CASALE, DISPONE che la gara F.C. CASALE – RIVAROLESE 2009 del 24.11.2013 sia disputata con il settore corrispondente alla metà degli spazi riservati al pubblico privo di spettatori, comprendendo in detta metà la zona in cui si raduna normalmente la tifoseria organizzata della squadra di casa. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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