COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale e) Ricorso della Società CITTA’ DI MONCALIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 07.11.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VILLASTELLONE – CITTA’ DI MONCALIERI disputata in data 03.11.2013, Campionato Prima Categoria Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale e) Ricorso della Società CITTA’ DI MONCALIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 07.11.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VILLASTELLONE – CITTA’ DI MONCALIERI disputata in data 03.11.2013, Campionato Prima Categoria Girone F Con ricorso inviato in data 12.11.2013, la società CITTA’ DI MONCALIERI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore La Morte Domenico con la squalifica per sei giornate per avere colpito un giocatore avversario e quindi cercato di bloccare le mani dell’arbitro, tentando altresì di colpirlo con una testata, nonché ha sanzionato il calciatore Pelazza Fabio con la squalifica per tre giornate per aver offeso l’arbitro. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente riconosce come la condotta tenuta da entrambi i tesserati sia da censurare e quindi meritevole di sanzione disciplinare. La condotta posta in essere dal calciatore Pelazza può essere sanzionata con la squalifica per due gare alla luce dell’assenza di una condotta violenta o minatoria. Le espressioni usate (tra le quali “incapace” ed “influenzabile”, certamente non consentite ma di contenuta gravità) non sono state pertanto seguite da ulteriori gesti e rappresentano un indebito ma, al contempo, istintivo sfogo conseguente all’espulsione ed al venir meno di una piena lucidità (la vicenda si consuma al minuto 45 del secondo tempo). Quanto al calciatore La Morte si osserva come la complessiva condotta tenuta dal tesserato sia certamente riprovevole e grave. Peraltro non seguita da un effettivo ravvedimento ed offerta di scuse. L’espulsione era atto doveroso stante l’intenzionalità e la violenza del calcio portato al ginocchio dell’avversario. Censurabile altresì il tentativo di evitare l’espulsione cercando di bloccare la mano del direttore di gara. Trattasi peraltro di gesto generalmente dettato più dall’istinto che da una premeditata volontà di limitare la autodeterminazione del direttore di gara. Rilievo che porta ad una contenuta riduzione della sanzione. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE a cinque giornate la squalifica comminata al giocatore LA MORTE Domenico ed a due giornate la squalifica comminata al calciatore PELAZZA Fabio. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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