COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Ricorso proposto dalla Società LA RONDINESE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Mordenti Enrico di cui al comunicato n. 19 del 07/11/2013 – Delegazione Provinciale di Vercelli – gara LA RONDINESE – CASTIGLIANO del 13/10/2013 – campionato di II categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Ricorso proposto dalla Società LA RONDINESE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Mordenti Enrico di cui al comunicato n. 19 del 07/11/2013 – Delegazione Provinciale di Vercelli – gara LA RONDINESE – CASTIGLIANO del 13/10/2013 – campionato di II categoria – Girone C Con ricorso tempestivamente presentato, la Società LA RONDINESE ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per sei gare a carico del giocatore Mordenti Enrico, reo di aver colpito con una pallonata il volto di un avversario e di aver successivamente afferrato il polso dell’Arbitro stringendolo con forza nel tentativo di convincerlo a non espellerlo. La ricorrente chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato ritenendola eccessiva ed ingiustificata nella quantificazione, contestando del tutto la condotta addebitata al proprio tesserato nei confronti del direttore di gara. In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato il comportamento del tesserato Mordenti che dopo la notifica del provvedimento di espulsione afferrava il polso dell’arbitro con forza al fine di convincerlo a non espellerlo. Ebbene, se la ricostruzione in fatto non può essere messa in discussione, appare comunque eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo atteso che il gesto del Mordenti nei confronti dell’Arbitro, se pur censurabile, appare, più che violento, istintivo e dettato dall’impeto del momento. In quanto tale è sì meritevole di sanzione ma in forma leggermente attenuata a quella comminata dal Giudice Sportivo. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene meritevole di attenuazione il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto, a c c o g l i e il ricorso proposto dalla A.S.D. LA RONDINESE, riducendo da SEI a CINQUE le giornate di squalifica inflitte al giocatore Mordenti Enrico.
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