COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 32 stagione sportiva 2013/2014 Gara Pesciauzzanese – Larcianese (1-0) del 20/10/2013. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.24 del 24/10/2013 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 32 stagione sportiva 2013/2014 Gara Pesciauzzanese – Larcianese (1-0) del 20/10/2013. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.24 del 24/10/2013 C.R.T. Reclama in proprio il tesserato della società Larcianese sig.Tognarelli Paolo avverso la squalifica fino al giorno 08/12/13 inflittagli da G.S. con la seguente motivazione: ”Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G.” Il reclamante ammette la protesta ma nega di avere offeso l’arbitro in quanto il proferire insulti come quelli riportati dal D.G. nel rapporto di gara non rientra nel suo linguaggio. Chiede una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato nel primo scritto. La C.D. esaminati gli atti del giudizio, respinge il reclamo. Per quanto riguarda il reclamante questo Collegio ricorda che il C.G.S elegge a norma che la versione dei fatti fornita dall’arbitro assume valore di prova privilegiata e quindi, a meno di oggettive situazioni contrarie, che devono essere portate alla valutazione del Giudicante, il precetto anzi affermato non può essere disatteso. Per quanto attiene il D.G. la C.D. rileva ed evidenzia che la richiesta di supplemento di rapporto che la stessa pone in essere in ogni occasione di reclamo è finalizzata ad una migliore comprensione dei fatti e quindi ad una tutela dell’esercizio del diritto di difesa che coinvolge sia l’arbitro che la parte reclamante. Nel caso di specie, l’avere risposto testualmente “confermo quanto scritto sul rapporto arbitrale” non aiuta il Giudicante nella sua attività e suona come una sorta di rifiuto ad una domanda legittimamente posta da chi deve emettere un giudizio che coinvolge persone e società. La richiesta del supplemento di rapporto, si ricorda, non è una mera azione di routine, ma uno strumento atto a cercare di comprendere meglio le situazioni relative alla gara alle quali solo l’arbitro ha partecipato e quindi, in buona sostanza, si concretizza in uno strumento essenziale ai fini del decidere. Da ciò ne deriva che la risposta circostanziata costituisce un preciso dovere dell’arbitro verso l’Organo Giudicante. Nel caso di specie, l’avere confermato sic et simpliciter quanto già scritto, equivale a non avere risposto alla richiesta del Collegio. Nel merito la C.D. rileva che non vi sono margini per modificare la sanzione che appare ben graduata dal G.S. in relazione ai fatti ascritti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it