COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 27 / R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dall’U.C.D. Cuoiopelli avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto all’Allenatore, Signor Cipolli Andrea, la sanzione dell’inibizione fino al giorno 1 dicembre 2013. (C.U. n. 23 del 14.10.2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 27 / R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dall’U.C.D. Cuoiopelli avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto all’Allenatore, Signor Cipolli Andrea, la sanzione dell’inibizione fino al giorno 1 dicembre 2013. (C.U. n. 23 del 14.10.2013). La Società Cuoiopelli ed il Signor Andrea Cipolli, tesserato quale allenatore, propongono un unico reclamo nei confronti della delibera indicata in oggetto. Essi lamentano la eccessività della sanzione affermando in particolare e reiteratamente, nel corpo dell’atto di impugnazione, che la frase pronunciata dal Tesserato non ha alcun contenuto offensivo, violento, minaccioso e neanche irriguardoso, definendola semplicemente “irrispettosa”. Dichiarano il sincero pentimento del tesserato e lamentano che, nel caso di conferma della sanzione, l’Allenatore si troverebbe a non dirigere la squadra per nove turni di gara. Al fine di dimostrare ulteriormente la eccessività della sanzione irrogata, i reclamanti elencano una serie di decisioni assunte da vari Organi della Giustizia Sportiva, comprese alcune del C.R.T. che, a loro dire, comminano sanzioni inferiori o eguali a quella in esame per fatti che ritengono essere più gravi di quelli contestati in questa sede. In occasione della richiesta audizione viene data lettura alle parti presenti del supplemento di rapporto che, senza necessità di sollecitazione alcuna, la C.D. di norma acquisisce prima di passare a decisione. I reclamanti dopo aver preso atto del contenuto del documento insistono nelle argomentazioni e nelle richieste riportate sul reclamo. In particolare l’allenatore Cipolli, sottoscrittore del reclamo, ribadisce di non aver rivolto espressioni offensive nei confronti del D.G. ed afferma che tra il limite dell’area tecnica e il campo di giuoco vi è la distanza di circa un metro. Questa la decisione. In riferimento ai provvedimenti disciplinari che la reclamante cita a sostegno della doglianza, la C.D.T. precisa che, nel pieno rispetto del principio dell’autonomia di giudizio di cui ciascun giudice gode, un’eventuale comparazione che l’Organo di appello è chiamato ad effettuare, non può prescindere da due principi fondamentali: -che si tratti di provvedimenti riferiti a violazioni esattamente eguali; -che promanino dal medesimo giudice. Nel caso che ci occupa nessuno di tali aspetti risulta osservato. In riferimento al primo è facile eccepire che la motivazione della decisione impugnata: “Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa”, è assolutamente diversa da tutti i fatti posti a base dei provvedimenti enunciati sul reclamo. Per quanto si riferisce al secondo principio richiamato, si osserva che le decisioni citate risultano essere assunte da Giudici diversi e si riferiscono a soggetti con qualifiche sportive diverse (dirigenti, allenatori e calciatori), militanti in varie categorie (dalla Promozione, agli Juniores regionali, ai Professionisti) ed anche a Leghe diverse. Sotto tale aspetto è bene che le società ricordino che le sanzioni disciplinari vengono comminate anche tenendo conto delle qualifiche rivestite e delle categorie di appartenenza. Fatta questa premessa la C.D., esaminati gli atti ed ascoltate le parti reclamanti, precisa che viene contestato al Cipolli sia l’indebito ingresso in campo che l’aver rivolto al D.G. frase irriguardosa. Entrambi i fatti contestati sono stati sostanzialmente ammessi dai reclamanti e sono quindi passibili di sanzione. Infatti nessuna delle due violazioni viene smentita dai reclamanti i quali, nell’evidente ricerca di un’attenuante che possa indurre ad una riduzione della sanzione, affermano, che il comportamento del tesserato “…è soltanto il frutto di un momento di nervosismo dovuto esclusivamente al risultato che stava maturando sul campo”, precisando, con riferimento alla frase pronunciata, che <...il contegno dell’allenatore del Cuoiopelli – a tutto voler concedere – potrà dirsi soltanto “irrispettoso” NON “irriguardoso” nei confronti del D.G.> Per quanto concerne l’indebito ingresso in campo è ininfluente l’affermazione dell’allenatore sulla esiguità della distanza esistente tra l’area tecnica e la delimitazione del campo di gara. In proposito le “Regole del Giuoco del Calcio”, insieme di disposizioni che presidiano, tra l’altro, i comportamenti da tenere e le norme da applicarsi nel corso delle gare, dispongono: • L’allenatore e le altre persone autorizzate a prendere posto nell’area tecnica devono rimanere all’interno della stessa, salvo casi particolari quali, ad esempio, l’intervento, previa autorizzazione dell’arbitro, dell’operatore sanitario o del medico sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato. Per quanto si riferisce alla frase pronunciata dall’Allenatore al D.G. le due espressioni “irriguardoso” e “irrispettoso” sono l’una sinonimo dell’altra ed entrambe si contrappongono al disposto dell’art. 65 delle N.O.I.F.. Il G.S.T. della Toscana ha emesso il provvedimento assolutamente in linea con tutte le altre proprie decisioni in proposito, come è facile rilevare scorrendo i C.U. relativi all’anno solare 2013 che, se impugnate, hanno trovato il pieno consenso di questo Organo di appello. Per compiutezza di argomento si precisa ancora che la squalifica a tempo prescinde da ogni considerazione sul numero e/o l’importanza delle gare in essa compresi. P.Q.M. la C.D.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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